Art.257f cpv.3 e 262 cpv.2 CO

Stando al Tribunale Federale ospitare famigliari nell’appartamento locato è di principio ammissibile, sino a che ciò non comporta una sovra occupazione dei locali. Non si tratta di una sub-locazione, non esistendo una volontà contrattuale al riguardo. Rientrano in tale concetto: sia la condivisione dell’appartamento locato con coniuge, partner o concubino, sia il lasciare al proprio coniuge l’appartamente (ad esempio in caso separazione), sia destinare l’appartamento al figlio verso il quale vi è un obbligo di mantenimento ai sensi degli art. 276 cpv.1 e 277 cpv.2 CC.

Non è così invece quando nell’appartamento viene ospitato un figlio adulto verso il quale non vi è più un obbligo contributivo. Per verificare la legittimità di tali circostanze andrà considerato se vi è la volontà di concludere un contratto. Nel caso all’esame il fatto che la figlia del conduttore si sia installata nell’appartamento del padre con marito e due figli, accettando di prendere a carico 2/3 della pigione, è stata considerata una sublocazione la cui legittimità andava verificata a norma dell’art. 262 cpv.2 CO.

Se la subolocazione che si è realizzata prevede che il conduttore originale ha perso ogni intenzione di riprendere l’uso dell’appartamento, la continuazione della locazione non può più essere ragionevolmente imposta. L’art. 257f cpv.3 CO legittimante una disdetta con effetto immediato. Il risultato non è il medesimo se la sublocazione è parziale per cui il conduttore originale è ancora nell’appartamento.