12 e 115 CF – legge federale sull’assistenza (RS 851.1)
La concretizzazione dell’art.12 CF compete ai cantoni, la garanzia federale non include un reddito minimo, ma solo la copertura dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera rispettosa della dignità umana e si limita quindi a garantire l’indispensabile si da scongiurare la mendicità e la vita sulla pubblica via (vedi DTF 146 I 1).
Gli indigenti sono assistiti nel loro Cantone di domicilio.
L’aiuto interviene soltanto quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando ogni altra fonte di akiuto disponibile non può essere ottenuta in tempo utile o in maniera adeguata. Nel valutare se una persona si trova nel bisogno occorre tenere conto delle risorse immediatame4nte disponibile o che sono realizzabili a breve termine. In assenza di tali risorse lo Stato deve accordare almkeno un aiuto a titolo transitorio.