Il diritto materiale definisce in quale moneta è dovuta l’obbligazione litigiosa, rispettivamente in quale moneta il creditore può esigerne il pagamento e il debitore liberarsi validamente.

Secondo l’art.84 CO il creditore deve esprimere e far valere il proprio credito nella moneta del contratto. Il fatto che per una esecuzione sia richiesto la conversione del credito in franchi svizzeri nulla cambia (art.67 cpv.1 cifr.3 LEF), la stessa non costituisce novazione dell’obbligazione (vedi DTF 135 III 88 consid.4.1).

Il diritto processuale determina l’attitudine del giudice.

Non è possibile per il giudice pronunciare una condanna in franchi svizzeri quando il contratto prevedeva una moneta estera. L’art.58 cpv.1 CPC esclude una tale mutazione. la domanda di causa formulata in una moneta diversa per rapporto al contratto sarà dunque da respingere.