Il mancato annuncio del salariato e il mancato pagamento dei contributi alla previdenza professionale durante i rapporti di servizio costituiscono un atto illecito. L’art.10 LPP ha indubbiamente quale finalità di preservare gli interessi patrimoniale dei salariati. Il danno può presentarsi anche nella forma del non aumento dell’attivo o della non diminuzione del passivo del patrimonio (DTF 139 V 176 consid. 8.1.1).

La domanda di risarcimento presentata da un salariato del Politecnico di Losanna non annunciato alla LPP è fondata. Dal 1 gennaio 2020 tuttavia l’azione di responsabilità contro la Confederazione (vedi art.20 LRC) si prescrive conformemente alle norme del CO, in particolare l’art.60 cpv.1 CO. Quando il pregiudizio è il risultato di una “situazione che evolve” il termine di prescrizione non corre prima della fine dell’evoluzione (DTF 126 III 161 consid.3c); ciò è il caso quando il pregiudizio è causato da comportamenti danosi ripetuti che perdurano.

Unicamente il termine di prescrizione assoluto dei dieci anni comincia a decorre dall’ultimo atto illecito (DTF 92 II 1 consid. 5b).