Art.9 – 325 cpv.1 – 329 cpv.2 CPP – L’atto di accusa deve indicare in modo succinto ma preciso i fatti contestati all’imputato specificando dove e quando, come e con quali effetti sono stati commessi (DTF 120 IV 348).

Pur dovendosi limitare all’essenziale l’atto di accusa deve indicare – chiaramente e precisamente – gli elementi necessari per la sussunzione giuridica, cioé gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato.

Rimproveri generici sono insufficienti.

Nel caso in cui l’atto di accusa non adempia a tali requisiti il giudice sospede il dibattimento e rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi. Se dopo il rinvio l’atto di accusa si rivela ancora lacunoso, il giudice abbandonerà il procedimento dopo avere accordato alle parti e ai terzi aggravati dall’abbandono il diritto di essere sentiti.