Art.336 CO e 49 CO – Non è abusivo il licenziamento intervenuto a seguito del fatto che il lavoratore (contro il quale è stata aperta una procedura penale della quale il datore di lavoro non porta responsabilità) non era più in condizione di esercitare la propria funzione, allorquando questi rifiuta due proposte di rimpiazzo conformi alle sue qualifiche professionali con uno stipendio fisso equivalente.

Il fatto che il datore di lavoro abbia proposto una soluzione transattiva conferma il carattere non abusivo del licenziamento.

Il lavoratore non può pretendere un indennizzo di torto morale per essere stato spostato, per poco tempo, in altro locale dell’azienda se tale spostamento non comporta un rischio per la propria salute.