Art.30d cpv.1 let.b LPP

La locazione di un appartamento in proprietà finanziato con il prelievo anticipato di fondi della previdenza professionale, abitato dall’assicurato per anni, mediante contratto di locazione a tempo indeterminato che può essere disdetto da entrambe le parti con preavviso di tre mesi, non costituisce una concessione equivalente a una alienazione.

Non vi è dunque alcun obbligo di restituire l’importo anticipato.