Limiti del diritto di pegno di una banca per crediti futuri – DTF 142 III 746
Art.884 e segg. CC, art. 27 CC e art. 19 cpv.2 CO - Il contratto di costituzione di pegno deve essere giuridicamente valido. Esso può garantire dei crediti qualsiasi, attuali (esigibili o non), futuri, condizionati o semplicemente eventuali (DTF 71 II 262). Questi crediti possono essere di natura contrattuale, ma anche risarcitori in conseguenza al [...]