Art. 159 cpv.3 e 163 CC
La provisio ad litem può essere accordata già allo stadio delle misure di protezione dell’unione coniugale.
Sta a chi l’invoca adempiere l’onere probatorio. Va dimostrata l’incapacità a sopportare le spese del procedimento di divorzio, il fatto che corrispondendo l’importo preteso controparte mantiene la capacità di copertura del fabbisogno proprio e dei propri famigliari a carico (DTF 103 Ia 99) e il fatto che la causa non sia priva di chances di successo.
Il dovere dello Stato di concedere l’assistenza giudiziaria a una parte indigente è sussidiario rispetto alla provisio ad litem (DTF 142 III 36).