Art.264 cpv.1 let.a CPP e DPA 46 cpv.3, 50 cpv.2

Non possono essere posti sotto sequestro documenti concernenti la corrispondenza intercorsa tra imputato / avvocato (o notaio) in quanto la stessa risulta coperta da segreto professionale.

Tali documenti non sono sequestrabili sia che si trovino presso il legale, sia che si trovino presso l’imputato (vedi art. 264 CPP).

La protezione concerne la relazione professionale instaurata, NON tutti i documenti lasciati nelle mani del difensore (vedi anche DTF 143 IV 462); in casu il testamento olografo lasciato dal notaio senza che questi abbia partecipato alla sua redazione non è stato ritenuto coperto da segreto professionale.

Nel diritto penale amministrativo si applicano i medesimi principi.