Art.125 CC, 163 CC, 276 a CC 285 CC – Con sentenza 21 settembre 2018 il Tribunale Federale ha modificato la precedente prassi dei 10/16 anni secondo cui, il genitore che accudiva un minore (essendo date le capacità economiche dell’ ex coniuge) poteva evitare di assumere un impiego, rispettivamente limitarsi ad una occupazione al 50%.

 

Il TF ha ora indicato chiaramente, uniformando la prassi vigente in tutta la Svizzera, che la scolarizzazione di un minore libera progressivamente il genitore che l’ha preso a carico. Nasce così un obbligo di lavoro al 50% a partire dal compimento dell’età scolastica obbligatoria del minore, dell’ 80% a partire dalla frequentazione della scuola secondaria e, a tempo pieno, a partire dal compimento dei 16 anni.

 

Ne consegue che, anche il contributo di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 CC), dovrà seguire le medesime linee direttive.